Il riciclaggio di denaro è la pratica di “legittimare” i proventi di reati facendoli filtrare nell’economia formale per dissimularne l’origine illecita. Data l’importanza della politica dell’UE in materia di antiriciclaggio di denaro e considerato il ruolo del settore bancario, la Corte ha verificato se le azioni dell’UE in questo ambito siano attuate in maniera soddisfacente.
Per quanto riguarda le misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro nonché a intervenire a fronte di rischi individuati, la Corte ha riscontrato una frammentazione istituzionale e uno scarso coordinamento a livello dell’UE. Gli organismi dell’UE dispongono di strumenti limitati per garantire una sufficiente applicazione dei quadri in materia di AML/CFT a livello nazionale. Non esiste un’unica autorità di vigilanza dell’UE, i poteri dell’Unione sono ripartiti tra diversi organi e il coordinamento con gli Stati membri avviene separatamente.
La Corte formula raccomandazioni per ovviare a tali problematiche.
Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.